RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA: AMBITO DI APPLICAZIONE E VANTAGGI

 

L’Art. 110 del DL 104/2020, il cosiddetto “Decreto Agosto”, ha introdotto la facoltà per le società che redigono il bilancio di esercizio in base alle disposizioni del Codice civile, di rivalutare i beni d’impresa (materiali e immateriali) e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. Per le partecipazioni immobilizzate vengono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché dei beni in leasing non ancora riscattati. La rivalutazione potrà avere rilevanza solo civilistica oppure anche fiscale.

 

La rivalutazione dei beni d’impresa è particolarmente vantaggiosa in quanto consente di:

  1. Ripatrimonializzare la società, aumentando la possibilità di ricevere finanziamenti ordinari e liquidità da parte degli istituti di credito;
  2. Aumentare l’ammortamento dei beni e diminuire la differenza tra costi e ricavi, comportando una netta riduzione della pressione fiscale per tutte quelle aziende che, oltre a rivalutare i propri beni, chiudono il bilancio in utile.

 

Inoltre, la normativa attuata presenta caratteri di assoluta novità rispetto al passato, consentendo ulteriori importanti vantaggi:

  1. Effettuare rivalutazioni puntuali, non più interamente vincolate alla classe omogenea di appartenenza dei beni. In questo modo possono essere oggetto di rivalutazione terreni, fabbricati, impianti, macchinari, marchi, brevetti e le partecipazioni in società controllate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Tale rivalutazione potrà avvenire nel bilancio successivo a quello al 31 dicembre 2019 e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa;
  2. Effettuare il versamento d’imposta sostitutiva con aliquota al 3%, contro il 10-12% degli scorsi anni. Il versamento deve avvenire in un massimo di 3 rate annuali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. L’imposta sostitutiva può essere compensata nel modello F24;
  3. Possibilità di effettuare una deduzione immediata dei maggiori ammortamenti e determinare il plafond delle spese di manutenzione di cui all’articolo 102, comma 6 del TUIR, già a partire dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022).

 

Possono essere ammesse alla rivalutazione le partecipazioni in società controllate e collegate, purché siano iscritte nell’attivo patrimoniale del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Tuttavia, le immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti), possono essere rivalutate anche se già interamente ammortizzate.

 

Occorre che gli amministratori e il collegio sindacale indichino e motivino nelle rispettive relazioni al bilancio i criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata e attestino che il valore della rivalutazione rientra nei limiti indicati dall’art.11 della Legge n. 342/2000.

Tale obbligo di attestazione richiede spesso valutazioni tecniche che costituiscono un aggravio di responsabilità per gli organi sociali. Vi è dunque la possibilità di dotarsi di un’apposita perizia di stima per la corretta rivalutazione del valore dei beni.

 

Per ulteriori informazioni

 

Scrivi a copernico@pertec.it

 

Oppure telefona a 059 460732