PRONTE LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER I CONTRATTI DI SVILUPPO: 130 MILIONI PER IL SETTORE TURISTICO
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 la direttiva 19 marzo 2021 con cui il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili 130 milioni per rafforzare e sviluppare gli investimenti nel settore turistico e promuovere il sistema di ricettività e ospitalità connesso al settore della trasformazione dei prodotti agricoli. L’obiettivo è dunque quello di promuovere la realizzazione di programmi in grado di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione tra i vari settori economici, la riduzione del divario economico e sociale tra le diverse aree territoriali italiane e l’efficientamento del patrimonio immobiliare italiano.
La direttiva “Attuazione delle disposizioni in materia di contratti di sviluppo” sancisce la linea d’azione da seguire rispetto a quanto indicato nella legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), la quale prevede:
- Riduzione della soglia di accesso: la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (20 milioni di euro) viene ridotta a 7,5 milioni di euro per programmi di investimento che prevedono interventi di recupero e riqualificazione di strutture edilizie in aree interne del Paese. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è ridotto a 3 milioni di euro.
- Investimenti per servizi di ospitalità: i programmi di sviluppo che riguardano esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La direttiva “Attuazione delle disposizioni in materia di contratti di sviluppo” sancisce la linea d’azione da seguire rispetto a quanto indicato nella legge di Bilancio 2021;
- Le aree interne del Paese sono quelle individuate dall’Accordo di partenariato approvato dalla Commissione europea. L’elenco dei comuni rientranti è riportato nella sezione del sito dell’Agenzia invitalia.it
- Per verificare la sussistenza del requisito connesso al recupero e alla riqualificazione di strutture edilizie dismesse, le imprese devono fornire idonea documentazione che possa accertare l’ultima attività esercitata nel sito interessato, la data di dismissione, l’attuale proprietà e lo stato conservativo del sito
- Nel caso di programmi di sviluppo composti da più progetti d’investimento è necessario che ciascun progetto sia ubicato nelle aree interne del Paese o che riguardi il recupero e riqualificazione di strutture edilizie dismesse
Inoltre:
- Gli investimenti funzionali all’erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dagli stessi soggetti che realizzano i progetti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ciò si applica anche nel caso in cui il programma sia proposto congiuntamente tramite lo sviluppo di un contratto di rete: ogni impresa deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Il progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza proposti dai medesimi soggetti.
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