PNRR E CREDITO DI IMPOSTA: IL RISCHIO DEL DIVIETO DI CUMULABILITA’ CON LA NUOVA SABATINI

 

L’attuale normativa nazionale prevede che il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 sia una misura cumulabile con altre tipologie di agevolazioni di tipo fiscale e non che abbiano ad oggetto i medesimi costi – ad esempio la Nuova Sabatini, il credito di imposta Sud, gli aiuti regionali con oggetto i medesimi costi, ed altre misure – a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

A seguito della pubblicazione della risoluzione n.68/E dell’Agenzia delle Entrate (AdE) del 30 novembre 2021, il problema di cumulabilità di queste misure sembrerebbe diventare concreto, diventando un problema per tutte le imprese che vogliono trarre il massimo beneficio dai loro investimenti.

 

Nel dettaglio, la risoluzione pone evidenza su quali siano le riforme e gli investimenti finanziate e/o rifinanziate dalle risorse del PNRR che si collocano nella categoria “Investimenti 1: Transizione 4.0”: credito di imposta per beni strumentali materiale e immateriali 4.0; credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione; e credito di imposta per attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle nuove competenze. Le suddette misure si configurano come investimenti a valere sulle risorse europee (PNRR), assegnate su base semestrale, e per cui soggette al divieto di cumulo con altri incentivi pubblici degli altri concessi dal PNRR.

 

Il divieto di cumolo precedentemente citato è riscontrabile all’interno dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 241 del 12 febbraio 2021, con il titolo “Addizionalità e finanziamento complementare”. L’articolo recita che il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione a condizione che tale sostegno non compra lo stesso costo. L’obiettivo del divieto è fornire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e delle risorse a disposizione in modo tale che i programmi dell’Unione siano complementari a quelli di ogni singolo Stato membro ed evitando la possibilità che i beneficiari di tali risorse possano finanziarie due volte la stessa tipologia di spesa.

 

In aggiunta, il rischio che tale divieto possa diventare realtà può essere riscontrabile dall’analisi dell’allegato che accompagna la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, in cui il Ministero dell’Economia fornisce alle amministrazioni regionali, locali e provinciali, i criteri e/o tecniche preliminari riguardanti la gestione delle spese ritenute ammissibili ai progetti finanziati da risorse del PNRR.

 

A tal riguardo, l’articolo del Sole24ORE, pubblicato in data 1° gennaio 2021, pone riferimento alla sentenza n. 5137/2014 della Corte di Cassazione per enfatizzare la suddetta circolare come un semplice documento di una prassi interna con valore non vincolante per i contribuenti e per i giudici e, pertanto, non costituisce fonte di diritto dell’introduzione del rischio di cumulabilità annunciato dalla normativa UE che accompagna le risorse del PNRR.

 

Nello scenario di complessità e incertezza che circonda le risorse del PNRR, risulta chiaro la necessità di un intervento da parte del legislatore volto ad illustrare cosa riguardi il divieto di cumulabilità preposto dall’UE e la sua possibile interferenza con le misure e/o fondi previsti dalla normativa nazionale.

 

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