LA SENTENZA SUL RICORSO N. 2658/2022 – UDIENZA DEL 18/05/2023

“Il credito d’imposta spettava”, Mondialpol non deve risarcire l’Agenzia delle Entrate. La sentenza innovativa della Corte di giustizia tributaria.


 

 

FINALITÀ

l credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo spettava.

La Corte di Giustizia tributaria di Palermo ha annullato un avviso di accertamento di oltre un milione a carico della Mondialpol Security. I giudici tributari hanno rigettato la pretesa dell’Agenzia delle entrate che con l’atto richiedeva la restituzione dei crediti di imposta utilizzati dall’operatore economico del settore della vigilanza negli anni 2018, 2019 e 2020. Per l’Agenzia sarebbero mancati i requisiti per ottenere il credito, la stessa, dopo aver analizzato la documentazione presentata dalla società relativa al 2017, ha concluso che le attività descritte NON sono riconosciute come attività di ricerca e sviluppo ammissibili. La valutazione di inammissibilità è stata formulata alla luce di alcuni “documenti di prassi” del Mi.S.E., i quali stabiliscono che solo le attività che superano ostacoli scientifici o tecnologici sono ammissibili per i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.

Il provvedimento contestato sostiene che le attività svolte da MONDIALPOL SECURITY s.p.a. non soddisfano i requisiti di “novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità”.

L’argomento principale è che le restrizioni successive introdotte dall’Agenzia delle Entrate sono in contrasto con lo spirito e la lettera della legge originale, infatti, esse restringono irragionevolmente la platea degli aventi diritto al credito, limitando il beneficio solo a un piccolo gruppo di entità di ricerca di livello mondiale. Mondialpol Security sostiene che le sue attività rientrano nell’ambito della definizione di “ricerca e sviluppo” sulla base della norma istitutiva e che, le interpretazioni postume e restrittive, non dovrebbero penalizzarla, dato che si era basata sulla circolare precedente.

La conclusione è che la decisione dell’Agenzia delle Entrate viene criticata come fondata su errori giuridici e su una logica intrinsecamente errata.

Pertanto, la motivazione del provvedimento è insufficiente e illegittima.

La dicitura di “credito inesistente” per le ricerche del 2018 e 2019 basata sulle motivazioni dell’atto contestato è considerata illogica. La legge indica che per considerare un credito inesistente, devono essere presenti due condizioni: la mancanza del presupposto costitutivo e la sua non verificabilità tramite controlli specifici. Anche se una sola di queste condizioni fosse sufficiente, nel caso in questione non si applicherebbero gli articoli citati e l’Agenzia delle Entrate non ha fornito prove di comunicazioni inviate riguardo alla documentazione delle annualità di ricerca. La conclusione è che l’argomento di difesa dall’Agenzia delle Entrate è infondato.

La sentenza mette in discussione la validità del provvedimento che ha classificato le attività di MONDIALPOL SECURITY s.p.a. come non rientranti nella ricerca e sviluppo e contestano la classificazione di certi crediti come “inesistenti”.

 

 

 

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