INDUSTRIA 4.0: CHIARIMENTI PER INVESTIMENTI COMPLETATI DOPO IL 30 GIUGNO 2021

 

Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (AdE) N.9/E del 23 luglio 2021 e N. 602 e 603 del 17 settembre 2021, forniscono chiarimenti in merito alle date e alla disciplina da applicare per gli investimenti in beni strumentali per la Transizione Digitale – Industria 4.0.

 

Il chiarimento nasce dalla decorrenza della nuova misura fissata retroattivamente al 16 novembre 2020 e alla coesistenza a livello normativo della precedente agevolazione, per cui:

 

  • In caso di investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% ed avendo completato gli investimenti entro il 30 giugno 2021, la normativa cui fare riferimento è la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019).

 

  • In caso di investimenti “prenotati” al 15 novembre 2020 ma completati dal 1° luglio 2021, vige la normativa del “nuovo” Credito d’imposta previsto dalla Legge 178/2020.

 

Con tali circolari si chiarisce per cui che gli investimenti effettuati dopo il 30 giugno 2021 sono oggetto del nuovo bonus.

 

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