CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0: NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate (AdE) N.9/E del 23 luglio 2021 chiarisce e include all’accesso della pratica di Credito d’Imposta (CdI) gli investimenti in beni strumentali 4.0 oggetto di leasing, precedentemente esclusi a causa di un difetto di coordinamento riguardanti gli incentivi previsti dalle leggi 160/2019 e 178/2020.

 

La circolare N.9/E chiarisce che il calcolo dell’agevolazione ottenibile dal CdI dei beni strumentali 4.0 è ottenibile sul costo fiscale sostenuto dalla compagnia di leasing, comprendendo l’IVA oggettivamente indetraibile e quei beni di costo il cui valore non sia superiore a euro 516,00. Oltremodo, la circolare evidenzia di irrilevanza la determinazione del contributo basata sul prezzo di riscatto del bene stesso e definisce che nell’eventualità di mancato esercizio del diritto di riscatto, il contributo sarà determinato al ribasso, come in presenza di cessione del bene o di delocalizzazione.

 

Con la circolare N.9/E, l’AdE pone enfasi ad i seguenti punti:

 

  • La determinazione del CdI per le reti di imprese, ponendo la fattispecie che l’investimento in beni strumentali nuovi, fatturati o ribaltati alle singole imprese retiste, venga effettuato dall’organo comune che agisce sia in veste di mandatario con rappresentanza, sia senza rappresentanza. In tal senso, le singole imprese retiste goderanno dell’agevolazione prevista dal CdI in funzione della propria quota di costi competenti.

 

  • Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, rilasciato al momento della fruizione del CdI costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziale dettati dalla norma. Diversamente, il rilascio di un DURC irregolare o la sua stessa non ottenibilità, preclude ed esclude la possibilità di fruizione dell’agevolazione prevista dal CdI, determinando il suo indebito in caso di completo o parziale utilizzo.

 

  • L’agevolazione maturata dal CdI di una società cooperativa può essere successivamente attribuita ai singoli soci. Il suddetto chiarimento fornisce una cumulabilità fino a max 100% per le misure che ammettono cumulabilità, ma precisato che vanno considerati anche i risparmi di imposta IRES e IRAP connessi con la quota di credito di imposta.

 

  • Il furto di un bene strumentale 4.0 non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione prevista dal CdI se comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti. Il chiarimento ha la duplice veste di escludere dall’agevolazione tutti quei beni strumentali 4.0 introdotti nell’impresa con carattere temporaneo al solo fine di eludere le disposizioni previste dal CdI e pertanto richiedono la sua rideterminazione e la perdita dei suoi benefici.

 

Per ulteriori informazioni sulla Circolare AdE N.9/E del 23 luglio 2021 puoi contattarci: