CREDITO D’IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

 

Il credito d’imposta per le spese di digitalizzazione è una nuova misura dedicata a sostenere gli operatori del turismo, quali agenzie di viaggio e tour operator (operatori economici con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), agevolando investimenti ed attività di sviluppo fino a 25 mila euro.

 

Il riferimento normativo della misura è l’articolo 4 del Decreto Legge n. 152/2021 del Piano di Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui pubblicazione è avvenuta il 6 novembre 2021 in Gazzetta Ufficiale.

 

La misura fornisce un’agevolazione nella misura del 50% delle spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti ed attività di sviluppo digitale. Nel dettaglio, l’elenco delle spese ammissibili è dettato all’articolo 9 del D.L. n.83/2014, quali:

 

  • Impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.
  • Siti web ottimizzati per il sistema mobile.
  • Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamento.
  • Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate.
  • Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale.
  • Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità.
  • Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente in relazione ai punti evidenziati.

 

Non risultano ammissibili alla suddetta misura, le spese relative all’intermediazione commerciale.

 

La misura rientra nella disciplina degli Aiuti di Stato e agisce come un bonus fiscale da utilizzare in compensazione, o può essere ceduto ad altri soggetti, tramite modello F24 dall’anno successivo a quello in cui le spese ammissibili sono state realizzate.

 

Dettagli utili per beneficiare dell’agevolazione saranno resi noti con pubblicazione del decreto di operatività dal Ministero del Turismo in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione D.L. 152/2021 in Gazzetta Ufficiale.

 

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