CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0: FRUIBILITÀ ANCHE CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO

 

Con la risposta all’ interpello n. 451 del 1° luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha rilasciato dei chiarimenti in merito al Credito d’imposta “Industria 4.0”.

 

In sostanza, la risposta all’interpello n. 451 chiarifica che, con riferimento a tale Credito d’Imposta non opera il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo.

 

La necessità di chiarimenti derivava dal fatto che il D.L. n. 78/2010 all’art. 31 aveva previsto un divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. In particolare, l’articolo 31, comma 1, del D.L. affermava che, “a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del D. L. n. 241 del 1997, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.”

 

Il divieto di compensazione previsto dalla normativa si riferisce dunque esclusivamente ai crediti «relativi ad imposte erariali» e qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo. Al contrario, sono esclusi da tale normativa i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24, così come chiarito dalla circolare n. 13/E del 11 marzo 2011,

 

I crediti d’imposta cui si riferisce la norma sono infatti quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”.

 

Per questi motivi il D.L. n. 78/2010 è stato ritenuto non applicabile per i seguenti crediti agevolativi:

– Attività di ricerca e sviluppo

– Scuola (“SCHOOL BONUS”)

– Investimenti nel mezzogiorno

– A favore delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. “ART-BONUS”).

– “Industria 4.0″

 

 

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