CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELL’ENTRATE SULL’INTERCONNESSIONE TARDIVA DEI BENI 4.0

 

L’interpello 394/2021 e la relativa risposta diffusa il 9 giugno dall’Agenzia delle Entrate rilevano nuove interpretazioni relative all’applicazione dell’interconnessione “tardiva” per i beni oggetto di agevolazioni del Credito d’Imposta Industria 4.0. La risposta chiarifica infatti che il Credito d’Imposta “Industria 4.0” è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche al momento del loro primo utilizzo.

 

La risposta 394 esamina il riconoscimento dei benefici previsti dal Credito d’Imposta “Industria 4.0” nella fattispecie di una società che investe ed installa beni 4.0 dal 2017 e conceda i suddetti beni in attività di noleggio per interconnettere i beni delle imprese utilizzatrici con i sistemi gestionali aziendali della società. Questa fattispecie è possibile ove i beni 4.0 siano già dotati delle caratteristiche previste dall’allegati A e B alla legge 232/2016 e dotata dei “5+2” requisiti richiesti.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto, ricorda che sono resi inammissibili dal Credito d’Imposta “Industria 4.0” tutti i beni non dotati al momento del loro primo utilizzo di tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina.

 

Per converso, il riconoscimento dell’applicazione dei benefici 4.0 è consentito per quei beni classificabili nel secondo gruppo dell’Allegato A, espressi in termini di ammodernamento/revamping, quali attività necessarie per il soddisfacimento delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche. In particolare, la componente software può essere oggetto di benefici 4.0 quando essa soddisfa il requisito di interconnessione, cioè un software essenziale per il corretto funzionamento dei suddetti beni 4.0.

 

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che l’applicazione del credito d’imposta è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei 5+ 2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, che vanno mantenuti per tutto il periodo dell’agevolazione, e alla produzione di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale.

 

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