CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE CONTRO IL CARO ENERGIA

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per il 2022


 

FINALITA’

Per tendere una mano alle imprese in difficoltà e contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, il legislatore ha previsto specifici crediti d’imposta a copertura parziale delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

 

INTENSITA’ AGEVOLAZIONE
  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, secondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 10% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 5, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, secondo trimestre 2022, art. 3, D.L. n. 21/2022, pari al 15% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 21/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. 1° settembre 1993, n. 385 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

 

BENEFICIARI

Tutte le imprese considerate a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. imprese energivore) e le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW (cd. imprese non energivore) che abbiano subito fra il 1° trimestre 2019 e il 1° trimestre 2022 un incremento del costo relativo al KWh superiore al 30%.

Il credito di imposta gas naturale spetta invece alle imprese gasivore e non gasivore purché abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%.

 

SCADENZA

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante F24 fino al 31/12/2022.

 

 

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