MIMIT – IPERAMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
La nuova legge di Bilancio (legge 199/2025) delinea lo schema del nuovo incentivo per gli investimenti, anche in leasing, in beni strumentali 4.0, materiali e immateriali, effettuati dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028.
FINALITÀ
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0 (I4.0).
BENEFICIARI
Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti ammissibili destinati a strutture produttive ubicate in Italia (escluse imprese agricole per le quali è prevista una misura dedicata).
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni 4.0);
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Il beneficio si applica agli investimenti “Made in EU”, ossia beni prodotti in uno degli stati membri dell’UE o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 01/01/2026 al 30/09/2028.
INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’iperammortamento si configura come una maggiorazione extra-contabile che riduce l’imponibile fiscale su cui vengono calcolate le imposte (ulteriori dettagli sono indicati nella scheda tecnica).
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
a) La fruizione è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori.
b) Per poter fruire delle agevolazioni le imprese sono tenute ad effettuare comunicazioni al GSE secondo modalità che verranno istituite con successivo decreto.
c) Per gli investimenti di costo unitario superiori a 300.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica asseverata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato IV o all’allegato V della legge di Bilancio n.199 del 30/12/2025.
d) In accordo con la precedente normativa l’autocertificazione o perizia asseverata deve essere corredata da una “Analisi tecnica”.
e) È richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro; qualora l’impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.
Per maggiori informazioni consulta la nostra scheda tecnica.
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