CSRD e CSDDD: meno imprese obbligate, ma la sostenibilità resta un tema strategico per il tessuto produttivo europeo

CSRD e CSDDD: l’UE riduce gli obblighi con Omnibus I. Nuove soglie, reporting più semplice e tutela PMI contro richieste eccessive lungo la catena del valore.


Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico provvisorio (in sede di trilogo) sul pacchetto di semplificazione Omnibus I, che modifica la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e la Direttiva sulla due diligence di sostenibilità delle imprese (CSDDD / CS3D) con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi, rendere gli obblighi più proporzionati e limitare l’effetto “a cascata” sulle imprese più piccole.

 

Il percorso rientra nella strategia avviata dalla Commissione europea, che il 26 febbraio 2025 ha presentato un pacchetto di proposte per semplificare le norme UE, rafforzare la competitività e favorire nuovi investimenti.

 

In parallelo, il 14 aprile 2025 il Consiglio UE ha adottato il meccanismo “Stop-the-clock”, che ha rinviato:

  • di due anni l’entrata in applicazione di alcuni requisiti CSRD (per grandi imprese non ancora tenute a rendicontare e per le PMI quotate);
  • di un anno il termine di recepimento e la prima fase di applicazione della CSDDD/CS3D (per le imprese più grandi)

 

Dopo l’accordo politico del 9 dicembre 2025, il Parlamento europeo ha approvato formalmente l’intesa il 16 dicembre 2025. Il testo è ora in attesa della formale approvazione del Consiglio. Una volta adottata, la direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.

 

Le principali modifiche

1) CSRD: perimetro più ristretto e nuove soglie

Rispetto alla proposta della Commissione (soglia dipendenti a 1.000 e uscita delle PMI quotate), i co-legislatori hanno aggiunto anche una soglia di fatturato netto > 450 milioni di euro, riducendo ulteriormente il numero di imprese soggette a rendicontazione obbligatoria.

Inoltre:

  • è prevista l’esclusione delle holding finanziarie dall’ambito CSRD;
  • è introdotta un’esenzione transitoria per le imprese che avrebbero dovuto iniziare a rendicontare dal FY 2024 (“wave one”) ma che, con le nuove soglie, escono dal perimetro: esenzione per 2025 e 2026.

 

2) CSDDD/CS3D: soglie più alte e approccio “risk-based”

Pur non essendo contemplato nella proposta originaria della Commissione, l’accordo provvisorio innalza le soglie di applicazione della due diligence a:

  • 000 dipendenti
  • 1,5 miliardi di euro di fatturato netto.

Sul contenuto degli obblighi, l’accordo prevede in sintesi:

  • rimozione del vincolo che limitava la valutazione “successiva” alle sole operazioni proprie/controllate/partner diretti;
  • possibilità di concentrarsi sulle aree della catena di attività dove gli impatti negativi sono più probabili o più gravi, con priorità operativa sui partner diretti quando necessario;
  • stop alla mappatura completa, sostituita da uno scoping più generale basato su informazioni ragionevolmente disponibili, per ridurre le richieste a cascata sui partner più piccoli;
  • eliminazione dell’obbligo di adottare un piano di transizione climatica;
  • responsabilità e enforcement a livello nazionale, con tetto massimo sanzioni al 3% del fatturato netto mondiale.

 

3) Tempistiche

L’accordo rinvia ulteriormente la timeline:

  • termine di recepimento al 26 luglio 2028;
  • applicazione delle nuove regole dal 26 luglio 2029 (entro luglio 2029 nella formulazione del Consiglio).

 

4) Clausola di revisione

Infine, il pacchetto introduce una clausola di revisione su una possibile futura estensione del perimetro sia della CSRD sia della CSDDD/CS3D.

 

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