TRANSIZIONE 4.0: PUBBLICATO IL DECRETO DIRETTORIALE CHE DEFINISCE LE NUOVE REGOLE PER USUFRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA 2025

Con Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025 il MIMIT ha definito le nuove modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati nel 2025, introducendo un meccanismo di prenotazione dei 2,2 miliardi di risorse stanziate dalla Legge di Bilancio basato sull’ordine cronologico di invio delle comunicazioni


Ambito di applicazione del decreto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 che definisce le nuove regole operative per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0. Questo intervento normativo si inserisce nell’ambito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 445-448, L. 207/2024), stabilendo un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro.

Il decreto si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, o fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Il credito d’imposta riguarda esclusivamente i beni materiali ad alta tecnologia di cui all’Allegato A della L. 232/2016.

 

Procedure di prenotazione del credito

Il nuovo meccanismo di accesso al credito si basa su un sistema di prenotazione che si articola in tre fasi principali:

  • Comunicazione preventiva. Entro il 31 gennaio 2026, le imprese devono trasmettere il nuovo modello di comunicazione in via telematica (attraverso i servizi informatici del GSE), indicando gli investimenti programmati e l’ammontare del credito d’imposta prenotato. L’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva determinerà la priorità nell’assegnazione delle risorse disponibili.
  • Conferma dell’acconto. Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, le imprese sono tenute a confermare l’avvenuto versamento di almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni, indicando la data e l’importo del pagamento effettuato.
  • Comunicazione di completamento. Una volta conclusi gli investimenti, il modello di completamento dovrà essere trasmesso:
    • entro il 31 gennaio 2026 per investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025;
    • entro il 31 luglio 2026 per investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le comunicazioni saranno comunque acquisite, consentendo alle imprese di accedere al beneficio qualora si rendano disponibili nuovi fondi, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui il MIMIT trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese aventi diritto, aggiornato su base mensile.

 

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al decreto, è composto da:

  • un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione,
  • una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali (allegato A alla L. 232/2016) e l’importo del credito d’imposta.

Con successivo decreto saranno definiti i termini a partire dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, in via telematica, attraverso i servizi informatici del GSE.

 

Domande già presentate

Il decreto disciplina anche il trattamento delle domande già presentate con il modello previsto dal DM del 24 aprile 2024.

Per gli investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione preventiva devono inviare il nuovo modello entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto per mantenere la priorità temporale. In caso contrario, sarà necessario ripresentare la domanda secondo le nuove modalità, perdendo così il diritto di priorità acquisito.

Per gli investimenti che al 31 dicembre 2024 risultano già “prenotati” (ossia con ordine accettato e acconto versato), continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 24 aprile 2024.

Infine, si precisa che:

  • Per investimenti completati nel 2024 e per quelli completati nel 2025 con prenotazione già perfezionata al 31 dicembre 2024, resta in vigore la precedente normativa.
  • Il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alle operazioni non coperte dalla precedente disciplina e che non hanno ancora concluso l’iter di prenotazione.

 

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